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Decreto — n. 35291/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35291/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35291/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21390/2023 R.G. proposto da : COCCIOLO ROSARIA, elettivamente domiciliato in VIBO VALENTIA VIA DEI BASILIANI N10, presso lo studio dell’avvocato GARISTO DANIELA MARINA (GRSDLM82L46F537P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, elettivamente domiciliato in catanzaro vittorio pugliese 29, presso lo studio dell’avvocato COREA EMILIO (CROMLE74R18C352R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARBONE LUIGI (CRBLGU65T06F839J) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VIBO VALENTIA n.371/2023 depositata il 10/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35291/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COCCIOLO ROSARIA, elettivamente domiciliato in VIBO VALENTIA VIA DEI BASILIANI N10, presso lo studio dell’avvocato GARISTO DANIELA MARINA (GRSDLM82L46F537P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, elettivamente domiciliato in catanzaro vittorio pugliese 29, presso lo studio dell’avvocato COREA EMILIO (CROMLE74R18C352R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARBONE LUIGI (CRBLGU65T06F839J) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VIBO VALENTIA n.371/2023 depositata il 10/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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notificazione elettronica notificazione postale irregolare carenza di legittimazione notifica tardiva dei difetti allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21390/2023 R.G. proposto da : COCCIOLO ROSARIA, elettivamente domiciliato in VIBO VALENTIA VIA DEI BASILIANI N10, presso lo studio dell’avvocato GARISTO DANIELA MARINA (GRSDLM82L46F537P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, elettivamente domiciliato in catanzaro vittorio pugliese 29, presso lo studio dell’avvocato COREA EMILIO (CROMLE74R18C352R) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARBONE LUIGI (CRBLGU65T06F839J) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VIBO VALENTIA n.371/2023 depositata il 10/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore della parte controricorrente;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge,in favore della parte controricorrente. Così deciso in Roma,