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Decreto — n. 35289/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35289/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35289/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20463/2023 R.G. proposto da : PADULA IOLANDA, PALUMBO MICHELE, PALUMBO BRUNO, elettivamente domiciliati in SALERNO VIA GIACINTO CARUCCI, N 4, presso lo studio dell’avvocato CRESCENZO GIUSEPPINA (CRSGPP68M70I438Q) che li rappresenta e difende -ricorrenti principali- contro IEMMA PIERRI GENNARO, IEMMA PIERRI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in BATTIPAGLIA VIA GEN. GONZAGA 81, presso lo studio dell’avvocato LANDI ALFONSO (LNDLNS52P01A717W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- sul controricorsocon ricorso incidentale proposto da :

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35289/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PADULA IOLANDA, PALUMBO MICHELE, PALUMBO BRUNO, elettivamente domiciliati in SALERNO VIA GIACINTO CARUCCI, N 4, presso lo studio dell’avvocato CRESCENZO GIUSEPPINA (CRSGPP68M70I438Q) che li rappresenta e difende -ricorrenti principali- contro IEMMA PIERRI GENNARO, IEMMA PIERRI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in BATTIPAGLIA VIA GEN. GONZAGA 81, presso lo studio dell’avvocato LANDI ALFONSO (LNDLNS52P01A717W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- sul controricorsocon ricorso incidentale proposto da :

Parole chiave

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rimborso delle spese pagamento dell'emolumento condanna al pagamento pecuniario sostegno finanziario indennizzo pecuniario risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra i ricorrenti, principali e incidentali, delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20463/2023 R.G. proposto da : PADULA IOLANDA, PALUMBO MICHELE, PALUMBO BRUNO, elettivamente domiciliati in SALERNO VIA GIACINTO CARUCCI, N 4, presso lo studio dell’avvocato CRESCENZO GIUSEPPINA (CRSGPP68M70I438Q) che li rappresenta e difende -ricorrenti principali- contro IEMMA PIERRI GENNARO, IEMMA PIERRI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in BATTIPAGLIA VIA GEN. GONZAGA 81, presso lo studio dell’avvocato LANDI ALFONSO (LNDLNS52P01A717W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- sul controricorsocon ricorso incidentale proposto da :

PALUMBO PASQUALE,PALUMBO ALESSIA, PALUMBO RAFFAELLA, PALUMBO DOMENICO e PALUMBO IOLANDAelettivamente domiciliatiin SALERNO VIA GIACINTO CARUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato PIRFO CARLO (PRFCRL42E28G707F) che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrentiincidentale- nonchécontro IEMMA ROSA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.824/2023 depositata il 22/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra i ricorrenti, principali e incidentali, delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivoin favore delle controricorrenti IEMMA PIERRI GENNARO e IEMMA PIERRI GIOVANNA;

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, poiché non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore delle controricorrent i IEMMA PIERRI GENNARO, IEMMA PIERRI GIOVANNA