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Decreto — n. 35287/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 35287/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, represented by STRUCTURA SRL and others, had not responded to the court's proposal to settle the proceedings, while the opposing party, INTESA SANPAOLO SPA, contended that the silence constituted a waiver of rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit proposals for termination extinction of proceedings litigation costs allocation ripetibili dell'avvocato spese professionali rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19705/2023 R.G. proposto da : STRUCTURA SRL, CARBONI MAURIZIO, CARBONI CHIARA, LORI STEFANIA, elettivamente domiciliati in PARMA VIA OSPIZI CIVILI 2/B, presso lo studio dell’avvocato BERNI LUCA (BRNLCU61A13G337B) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro INTESA SANPAOLO SPA , DOMIZIA SPV SRL, VETTE SPV SRL , LEASECO EUROPA SRL, elettivamente domiciliati in BRESCIA VIA SOLFERINO 55 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GORIO ROBERTO (GRORRT59A05B157Q) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MACCARINELLI MANUEL (MCCMNL77R20B157W) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1063/2023 depositata il 21/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso in Rom