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Decreto — n. 35284/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35284/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19461/2023 R.G. proposto da : PICCIONI ELENA, DEL MORO LUIGI, DEL MORO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in TERAMO CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDIS ROBERTA (DBRRRT69R59L103G) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro IRIS DI BERARDINO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in Alba Adriatica Via Arezzo, presso lo studio dell’avvocato LANCIONE ANGELO (LNCNGL57R20A746Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCUTI VALERIA (SCCVLR70M62E463D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.345/2023 depositata il 08/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35284/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PICCIONI ELENA, DEL MORO LUIGI, DEL MORO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in TERAMO CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDIS ROBERTA (DBRRRT69R59L103G) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro IRIS DI BERARDINO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in Alba Adriatica Via Arezzo, presso lo studio dell’avvocato LANCIONE ANGELO (LNCNGL57R20A746Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCUTI VALERIA (SCCVLR70M62E463D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.345/2023 depositata il 08/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio spese di difesa spese inutili recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19461/2023 R.G. proposto da : PICCIONI ELENA, DEL MORO LUIGI, DEL MORO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in TERAMO CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 33 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE BERARDIS ROBERTA (DBRRRT69R59L103G) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro IRIS DI BERARDINO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in Alba Adriatica Via Arezzo, presso lo studio dell’avvocato LANCIONE ANGELO (LNCNGL57R20A746Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCUTI VALERIA (SCCVLR70M62E463D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.345/2023 depositata il 08/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore della parte controricorrente;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso in Roma