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Decreto — n. 35283/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35283/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35283/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17953/2023 R.G. proposto da : PAGLIARICCIO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUFFINI 2, presso lo studio dell’avvocato CAVALLIN ILARIA (CVLLRI81C65A341I) rappresentato e difeso dall'avvocato BURIANI GIOVANNA MARIA (BRNGNN62D64F839H) -ricorrente- contro BELLETTI CLAUDIO, BELLETTI UBALDO, BELLETTI BARBARA, elettivamente domiciliati in PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA MADDALENA 3, presso lo studio dell’avvocato DEL VIVO ANTONIO (DLVNTN43H18E455S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL VIVO PIERGIORGIO (DLVPGR70S09G920Z) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.341/2023 depositata il 23/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35283/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PAGLIARICCIO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUFFINI 2, presso lo studio dell’avvocato CAVALLIN ILARIA (CVLLRI81C65A341I) rappresentato e difeso dall'avvocato BURIANI GIOVANNA MARIA (BRNGNN62D64F839H) -ricorrente- contro BELLETTI CLAUDIO, BELLETTI UBALDO, BELLETTI BARBARA, elettivamente domiciliati in PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA MADDALENA 3, presso lo studio dell’avvocato DEL VIVO ANTONIO (DLVNTN43H18E455S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL VIVO PIERGIORGIO (DLVPGR70S09G920Z) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.341/2023 depositata il 23/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di difesa anticipo delle spese indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17953/2023 R.G. proposto da : PAGLIARICCIO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUFFINI 2, presso lo studio dell’avvocato CAVALLIN ILARIA (CVLLRI81C65A341I) rappresentato e difeso dall'avvocato BURIANI GIOVANNA MARIA (BRNGNN62D64F839H) -ricorrente- contro BELLETTI CLAUDIO, BELLETTI UBALDO, BELLETTI BARBARA, elettivamente domiciliati in PORTO SANT'ELPIDIO (FM) VIA MADDALENA 3, presso lo studio dell’avvocato DEL VIVO ANTONIO (DLVNTN43H18E455S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL VIVO PIERGIORGIO (DLVPGR70S09G920Z) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.341/2023 depositata il 23/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore dei controricorrenti ;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore deicontroricorrenti. Così deciso in Roma,