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Ordinanza — n. 35274/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to summarize facts and lack of specific document references in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35274/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to provide a summary of the case facts as required by law. The plaintiffs omitted essential documents, including the specific sale contracts and property transfer deeds, from their written submission. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for filing a cassation appeal were not met.

Regesto Legislator

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Art. 366, 1° co. nn. 3, 4, 6 c.p.c.; Art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petitioner fails to summarize the facts of the case or to specifically identify and reference the documents and procedural acts upon which the appeal is based.

Parole chiave

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inadmissible appeal summary of facts specific document reference procedural requirements cassation petition documenti mancanti consegna di documenti allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366, 1° co. nn. 3, 4, 6 c.p.c.
Innanzitutto, difetta del tutto l’indicazione della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, 1° co.
Art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c.
8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto anche fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1414 c.c
Ciro Solimene, Elena Papa, Carlo Ariosto, Giorgio Solimene, Patrizia Solimene e Bruno Perugino al fine di sentire dichiarare, nei loro confronti, la nullità ex art. 1414 c.c.
art. 2901 c.c
o, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950
Cass., 19/04/2022, n. 12481
CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13587/2022 R.G. proposto da : SOLIMENE CIRO, SOLIMENE PATRIZIA, SOLIMENE GIORGIO, ARIOSTO CARLO, PAPA ELENA, PERUGINO BRUNO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MANZO MARIO; -ricorrente- contro NPL SECURITISATION NPV, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato BORDIGA FRANCESCO; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 915/2022depositata il 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. La società Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, i sigg. Ciro Solimene, Elena Papa, Carlo Ariosto, Giorgio Solimene, Patrizia Solimene e Bruno Perugino al fine di sentire dichiarare, nei loro confronti, la nullità ex art. 1414 c.c. o, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:

a) atto di compravendita, del 30 luglio 2008, con cui Carlo Solimene aveva ceduto l'immobile sito in Portici a Bruno Perugino;

b) atto di trasferimento, del 14 luglio 2008, di diversi cespiti immobiliari siti in Portici da parte di Carlo Ariosto nei confronti di Patrizia Solimene;

c) atto di vendita immobiliare, sempre del 14 luglio 2008, con cui Giorgio Solimene aveva venduto a Elena Papa diverse unità immobiliari. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda della Banca Nazionale del Lavoro, con sentenza successivamente confermata con la sentenza n. 915 del 7 marzo 2022 della Corte di Appello di Napoli. 2.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. Ciro Solimene, Elena Papa, Carlo Ariosto, Giorgio Solimene, Patrizia Solimene e Bruno Perugino propongono ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memoria.

3. Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., che ha presentato anche memoria. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Sopravvenuto difetto di interesse ad agire e legittimazione attiva” – i ricorrenti chiedono la “riforma” della sentenza gravata in conseguenza degli effetti del giudicato che si sarebbe formato in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 371/2015. 4.2.Con il secondo motivo censurano la falsa applicazione dell’art.1414 c.c. in relazione all’art 360 n. 3 cpc. La Corte territoriale, con la gravata sentenza ha ritenuto sussistere la simulazione degli atti di disposizione patrimoniale tra i coniugi, in sostituzione del versamento dell’assegno di mantenimento, sull’erroneo presupposto che gli atti dispositivi comprendendo la totalità dei beni andassero oltre la necessità di definizione degli accordi in sede di separazione e, pertanto, suscettibili di essere fittizi. 4.3.Con il terzo motivo, i ricorrenti contestano la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., ai sensi dell'art. 360, co.1., n. 3 c.p.c. per aver il Giudice di secondo grado ritenuto sussistenti i requisiti della scientia damni e dell'eventus damni.

5. I motivi , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili. Innanzitutto, difetta del tutto l’indicazione della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c. Va ulteriormente osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena di inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario, esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto anche fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022, n. 12481). Orbene, nella speciei ricorrenti omettono di riportare debitamente nel ricorso addirittura il contratto in argomento e gli atti di asserita disposizione patrimoniale nonché l’atto di compravendita intervenuto tra Solimene Ciro e Perugino Bruno . 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore dei controricorrent i, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 13.200,00, di cui euro 13.000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in R