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Decreto — n. 35271/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35271/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35271/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14189/2023 R.G. proposto da : FARMACIA EREDI DR. FIGLIOLA E C. S.A.S. DI FIGLIOLA AMERIGO, elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA VIA ROSA IEMMA N.2 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CARRANO RAFFAELE (CRRRFL59S11H703H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMIFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell’avvocato MIANI GIUSEPPE (MNIGPP47M31H501B) rappresentato e difeso dagli avvocati PELA' MARCELLA (PLEMCL69E48F205A), CONTE FABRIZIO (CNTFRZ60B22F839K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3996/2022 depositata il 19/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35271/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FARMACIA EREDI DR. FIGLIOLA E C. S.A.S. DI FIGLIOLA AMERIGO, elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA VIA ROSA IEMMA N.2 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CARRANO RAFFAELE (CRRRFL59S11H703H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMIFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell’avvocato MIANI GIUSEPPE (MNIGPP47M31H501B) rappresentato e difeso dagli avvocati PELA' MARCELLA (PLEMCL69E48F205A), CONTE FABRIZIO (CNTFRZ60B22F839K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3996/2022 depositata il 19/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali probabilità di successo del ricorso spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14189/2023 R.G. proposto da : FARMACIA EREDI DR. FIGLIOLA E C. S.A.S. DI FIGLIOLA AMERIGO, elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA VIA ROSA IEMMA N.2 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CARRANO RAFFAELE (CRRRFL59S11H703H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMIFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell’avvocato MIANI GIUSEPPE (MNIGPP47M31H501B) rappresentato e difeso dagli avvocati PELA' MARCELLA (PLEMCL69E48F205A), CONTE FABRIZIO (CNTFRZ60B22F839K) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3996/2022 depositata il 19/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i