Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were Burgoni and Burgoni Service against Eredi Corneti, with the lower court having already issued a judgment. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the appeal under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the losing party bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14112/2023 R.G. proposto da : BURGONI GABRIELE, BURGONI PIER ANGELO, BURGO SERVICE SAS, elettivamente domiciliati in La Spezia via XXIV Maggio n. 156, presso lo studio dell’avvocato DE MARCO RICCARDO (DMRRCR58R06G273F) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro EREDI CORNETI LORIS DI DEGLI ESPOSTI V. E C. SNC, elettivamente domiciliato in ZOCCA VIA TESI 1021, presso lo studio dell’avvocato PERI MICHELE (PREMHL78A17A944R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.767/2023 depositata il 05/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso in Roma,il 30