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Decreto — n. 35269/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40 days; appellant deemed to have renounced the appeal.

Numero d'incarto Decreto — n. 35269/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Valeria Sessa, argued for the appeal's continuation, but the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs to the respondent, Unipolsai Spa.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If a party fails to request a decision on a proposal for settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the losing party bearing the costs.

Parole chiave

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deemed withdrawal forty day period extinction of proceedings legal costs allocation Code of Civil Procedure anticipo delle spese spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14029/2023 R.G. proposto da : SESSA VALERIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MANFREDI, 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTI GIULIO (VLNGLI66H23H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato VALENZA IGNAZIO (VLNGNZ64B05B602P) -ricorrente- contro UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato PICUTI GIORGIA (PCTGRG77E54H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro FILIPPAZZO IRENE, DI STEFANO FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.2118/2022 depositata il 27/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Così deci