Cassation appeal dismissed due to withdrawal after 40 days; appellant deemed to have renounced the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Valeria Sessa, argued for the appeal's continuation, but the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs to the respondent, Unipolsai Spa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If a party fails to request a decision on a proposal for settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the losing party bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14029/2023 R.G. proposto da : SESSA VALERIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MANFREDI, 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTI GIULIO (VLNGLI66H23H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato VALENZA IGNAZIO (VLNGNZ64B05B602P) -ricorrente- contro UNIPOLSAI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato PICUTI GIORGIA (PCTGRG77E54H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro FILIPPAZZO IRENE, DI STEFANO FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.2118/2022 depositata il 27/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente. Così deci