Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal and incidental counter-appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within forty days. The primary parties, IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A. and IRETI S.P.A., had previously contested a first-instance judgment but did not act on the settlement offer. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the two companies to share the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period results in the automatic extinction of the appeal and incidental counter-appeal, with costs shared between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13195/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- sul controricorso incidentale proposto da IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- nonché nei confronti di MINETTI EGIDIO, BASSO LUCIANO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1021/2023 depositata il 28/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione; Così deciso in