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Decreto — n. 35266/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 35266/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal and incidental counter-appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within forty days. The primary parties, IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A. and IRETI S.P.A., had previously contested a first-instance judgment but did not act on the settlement offer. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the two companies to share the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period results in the automatic extinction of the appeal and incidental counter-appeal, with costs shared between the parties.

Parole chiave

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extinction of appeal settlement proposal statutory deadline costs sharing Code of Civil Procedure spese di gratuito patrocinio anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13195/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- sul controricorso incidentale proposto da IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- nonché nei confronti di MINETTI EGIDIO, BASSO LUCIANO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1021/2023 depositata il 28/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione; Così deciso in