Decreto — n. 35264/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11987/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di BASTONI LIDIA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35264/2024 — snciv · Corte di Cassazione: GIACOMO E FILIPPO 31/5, presso lo studio dell’avvocato MORETTI ANDREA (MRTNDR70P03I480J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di VIGATO ANTONIO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.832/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11987/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di BASTONI LIDIA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS.
GIACOMO E FILIPPO 31/5, presso lo studio dell’avvocato MORETTI ANDREA (MRTNDR70P03I480J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di VIGATO ANTONIO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.832/2023 depositata il 31/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente Bastoni, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente Bastoni. Così d