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Decreto — n. 35263/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35263/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35263/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11985/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliata in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di NASCIO ENZO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35263/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliata in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di NASCIO ENZO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS.

Parole chiave

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spese di difesa ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11985/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliata in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/9, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di NASCIO ENZO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS.

GIACOMO E FILIPPO 31/5, presso lo studio dell’avvocato MORETTI ANDREA (MRTNDR70P03I480J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di MEREU LUCIANO, CIARI MARIA ADELE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.846/2023 depositata il 03/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente Nascio, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrenteNascio.Così d