Cassation court allows travel agency's appeal, rejecting client's lack of standing defense regarding tour package contract. The court found the agency properly qualified as the seller and entitled to claim the balance. The decision reverses the lower court's dismissal based on standing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the travel agency's appeal against the Teramo Tribunal's judgment, which had dismissed the agency's claims due to a lack of standing. The client argued the agency lacked the legal capacity to demand payment, but the court found the agency correctly qualified as the intermediary seller under the contract. Consequently, the court reversed the lower court's decision on standing and remanded the case for a new trial applying the correct legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1719, 1720 c.c.; The travel agency acting as an intermediary seller possesses standing to claim the balance of the tour package price and verify the validity of the client's withdrawal, as the contractual obligations arise from the unitary relationship between the traveler, tour operator, and intermediary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
0/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13698/2023R.G. proposto da Katia ROCCI, già titolare dell’Arkey Travel Giramondo di Rocci Katia, rappresentat a e difes a dall’ A vv. Carmen Fasciano , come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat a in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: carmen.fasciano@pecordineavvocatilaquila.it) -ricorrente - contro Oggetto: Vendita di “pacchetto turistico” tramite agenzia di viaggio– Recesso esercitato dal cliente - Domanda di pagamento del residuo prezzo di vendita proposta dall’agenzia verso il cliente – Riconvenzionale cliente per restituzione dell’acconto versato – D ifetto di legittimazione dell’Agenzia di viaggi -Esclusione.
CC 21.10.2024 Ric. n. 13698/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Otello IMPALONI, rappresentato e difeso dall’Avv. Divinangelo Farinelli (pec: divinangelo.farinelli@pec-avvocatiteramo.it), come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -controricorrente- avverso la sentenza 1330/2022 pubbl icata il 20/12/2022 dal TRIBUNALE di TERAMO; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi. Ritenuto che 1. Otello Impaloni ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Teramo avverso la sentenza n. 311/2017 del Giudice di pace della stessa città, con cui era stata accolta la domanda principale formulata dalla Arkey Travel Giramondodi Katia Roccinei suoi riguardi - di declaratoria dell’illegittimità del recesso dal predetto esercitato nell’agosto del 2015 dal contratto di acquisto di un“pacchetto turistico” sottoscritto in data 16.03.2015, con condanna al pagamento del residuo prezzo di vendita, ed era stata , altresì , rigetta ta la domanda riconvenzionale formulata dallo stesso Impaloni, volta ad ottenere la restituzione dell’acconto versato per l’importo di Euro 380,00;
2. il Tribunale di Teramoha accolto parzialmente l’appello ed in riforma della sentenza di prime cure , dichiarato inammissibili sia le domande attoree sia quella formulata in riconvenzione dalla controparteper difetto di legittimazione e compensatole spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; 3.avverso la sentenza del Tribunale qui impugnata, Katia Rocciha proposto ricorso per cassazione sulla base due motiv i d'impugnazione; Otello Impaloniha resistito con controricorso; CC 21.10.2024 Ric. n. 13698/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte controricorrente ha depositato memoria, mentre l’atto depositato dal la parte ricorrente difetta dei requisiti di leggeai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. non costituendo sintetica memoria illustrativa.
Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso , la ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 24 Cost. ed artt. 100 e 112 c.p.c., artt. 1719 e 1720 c.c.” per avere la sentenza impugnata dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Rocci Katia, pur avendo riconosciuto la sussistenza di un valido negozio giuridico concluso tra le parti; 1.1.Il primo motivo di ricorso è fondato; 1.1.1.come questa Corte ha già avuto modo di affermare la Direttiva 93/13/CEE e la l . di recepimento 6 /02/ 1996 n. 52 , hanno sancito il superamento della considerazione atomistica dei vari contratti e rapporti confluenti nel "pacchetto turistico" al fine di facilitare la tutela dei diritti del turista/consumatore, che può ben rivolgersi al suo diretto interlocutore (di solito il Tour operator), a prescindere dai rapporti interni tra i vari soggetti concorrenti alla formazione del "pacchetto" acquistato, e salvo il diritto di regresso da parte di chi ha pagato(cfr.
Cass. Sez. 3, 24/07/2007 n. 16315; Cass. Sez. 3, 11/12/2012 n. 22619; Cass. Sez. 6 -3, 02/02/2022 n. 3150, e da ultimo, Cass. Sez. 3, 18/01/2023 n. 1417); in particolare, è stato osservato che l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti all'adeguato sforzo tecnico, conimpiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla naturadella rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della CC 21.10.2024 Ric. n. 13698/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici,nonché ad evitare possibili eventi dannosie che «in caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package,sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito della propriaprestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta,in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
E laddove tale prova non riescano a dare, secondo laregola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangonosoccombenti.» (così test. Cass. Sez. 3, 11/12/2012 n. 22619, in motivazione pagg. 10-11); nello stesso solco, è stato posto in rilievo che « ai sensi degli artt. 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995 l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcirequalsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi,salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui (v., conriferimento al vettore, Cass., 10/9/2010, n. 19283;
Casa.,29/2/2008, n. 5531). Come sottolineato anche in dottrina, nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto diorganizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cuialla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, ai sensidegli artt. 5 Direttiva n. 90/314/CEE e 14 ss. d.lgs. n. 111del 1995 , l'organizzatore e il venditore di pacchetti turisticirispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate daprestatori di servizi della cui CC 21.10.2024 Ric. n. 13698/2023 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi opera comunque si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta. Trattasi di responsabilità la cui fonte riposa nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c., in basealla quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883;Cass ., 20/4/1989, n. 1855).» (così test. Cass.
Sez. 3, 11/12/2012 n. 22619/2012 in motivazione pagg.11-12); 1.1.2. l a sentenza qui impugnata, dopo aver correttamente qualificato l’agenzia di viaggi Arkey Travel Giramondo (di cui era titolare la odierna ricorrente) quale venditore intermediario “mandataria all’acquisto per conto del cliente”, (l’odierno resistente, Otello Impaloni ) del pacchetto turistico offerto dal tour operator MSC Crociere, non si è conformataall’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato che considerail rapporto, come veduto, nella sua unità funzionale, erroneamente rilevando, su eccezione del cliente, il difetto di legittimazione passiva della stessa Agenzia viaggi “a richiedere il pagamento del prezzo del pacchetto turistico”; al fine di corroborare tale rilievo, il Giudice d’appello ha richiamatoun isolato precedente di questa Corte(Cass. n.26694 del 2020), obliterando il consolidato indirizzo nomofilattico sopra richiamato -che va anche nella specie confermato-in base al quale le obbligazioni facenti capo ai soggetti del complesso rapporto in esame ( intercorso tra viaggiatore , tour operator e intermediario) vanno intese nella loro unità funzionale , risultando pertanto erroneo l’accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione attiva, posto che l’azione proposta dall’Agenzia dei viaggi odierna ricorrente nei conf ro nti del CC 21.10.2024 Ric. n. 13698/2023 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi cliente, odierno resistente, ha ad oggetto sia la declaratoria dell’illegittimità del recesso esercitato dalmedesimo cliente dal contratto di acquisto di un “pacchetto turistico” sia la condanna di questi al pagamento del residuo prezzo di vendita; 1.1.3.pertanto, la doglianz a formulata d a lla ricorrente col motivo in esameè fondat a , giacché, avendo il giudice di appello individuato nell’Agenzia di viaggi (di cui era titolare la odierna ricorrente) la “ intermediaria" tra il cliente Impaloni e il tour operator MSC Crociere per l'acquisto del pacchetto di viaggio "Mediterraneo", il diritto dell’Agenzia alla verifica in merito alla illegittimità o meno del recesso esercitato dal cliente e ad ottenereil rimborso del corrispettivo asseritamente a nticipato al tour operatorper conto de l viaggiator e medesim o , avrebbe dovuto essere considerato sorto dal la stipula del contratto oggetto di controversia(Cass.
Sez. 3 13/10/2016 n. 20659);
2. dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende, assorbito il secondo motivo( con cui la ricorrente deduce la “Nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4, in riferimento alla violazione a falsa applicazione dell’art. 113, comma 1 c.p.c. per omessa applicazione del principio generale iura novit curia” onde accertare e tutelare l’interesse concreto perseguito ), l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Teramo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati principi applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo . C assa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese CC 21.10.2024 Ric. n. 1