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Decreto — n. 35250/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 35250/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the respondent failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The proceedings involved CONSOB challenging an order by the Supreme Court of Cassation against the Cimmino brothers regarding securities market regulations. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the respondent to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory time limit waiver by silence procedural costs award condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24131/2023 R.G. proposto da : CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, elettivamente domiciliata in ROMA , G. B. MARTINI N. 3, presso lo studio dell’avvocato MANTO GIULIANA (MNTGLN68H46F924I) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMICO FRANCESCO (MCAFNC71L31L736P), ANZALONE GIOVANNI (NZLGNN71R21G273L) -ricorrente- contro CIMMINO RODOLFO, CIMMINO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato DI AMATO ALESSIO (DMTLSS71A16H501Z), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI AMATO SERGIO (DMTSRG48C03I377D), LIMATOLA ALESSANDRO (LMTLSN70D20F839L), DI AMATO ASTOLFO (DMTSLF42D08F839P) -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.15276/2023depositata il 30/05/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in