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Decreto — n. 35241/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35241/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35241/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8837/2023 R.G. proposto da : FAORLIN DONATELLA, DE SANTI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in TREVISO VIALE MONTE GRAPPA 27 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAMPO GIUSEPPE (CMPGPP80S21L407K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A., elettivamente domiciliato in LATINA VIA P.L. NERVI 102, presso lo studio dell’avvocato TERRINONI ANDREA (TRRNDR75B21E098D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro YODA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato BONANNI EZIO (BNNZEI68H20H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato KOSTORIS ALBERTO (KSTLRT60R14L424G) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PORDENONE n.398/2022 depositata il 05/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35241/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FAORLIN DONATELLA, DE SANTI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in TREVISO VIALE MONTE GRAPPA 27 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAMPO GIUSEPPE (CMPGPP80S21L407K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A., elettivamente domiciliato in LATINA VIA P.L. NERVI 102, presso lo studio dell’avvocato TERRINONI ANDREA (TRRNDR75B21E098D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro YODA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato BONANNI EZIO (BNNZEI68H20H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato KOSTORIS ALBERTO (KSTLRT60R14L424G) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PORDENONE n.398/2022 depositata il 05/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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notificazione viziata notifica per raccomandata tardivo pagamento delle spese decisione di tassazione comunicazione fiscale notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8837/2023 R.G. proposto da : FAORLIN DONATELLA, DE SANTI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in TREVISO VIALE MONTE GRAPPA 27 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAMPO GIUSEPPE (CMPGPP80S21L407K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA DI CIVIDALE S.C.P.A., elettivamente domiciliato in LATINA VIA P.L. NERVI 102, presso lo studio dell’avvocato TERRINONI ANDREA (TRRNDR75B21E098D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro YODA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato BONANNI EZIO (BNNZEI68H20H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato KOSTORIS ALBERTO (KSTLRT60R14L424G) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PORDENONE n.398/2022 depositata il 05/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di DONATELLA FAORLIN, YODA SPA, GIOVANNI DE SANTI ivi riportati. Così dec