Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, RAILZ RENATO, had not requested a decision on the settlement offer submitted by the controricorrente, IQERA S.P.A. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The judgment formally extinguished the proceedings and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7377/2023 R.G. proposto da : RAILZ RENATO, elettivamente domiciliato in UDINE VIALE TRIESTE 158 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CITOSSI ANGELICA (CTSNLC73M53C758S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IQERA S.P.A QUALE MANDATARIA DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma via delle quattro fontane 10, presso lo studio dell’avvocato GHIA LUCIO (GHILCU42H04F839G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.491/2022 depositata il 12/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 3