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Decreto — n. 35237/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35237/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35237/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6829/2023 R.G. proposto da : TRAPÈ GIOVANNI, TRAPÈ GIANLUCA, TRAPÈ SAVERIO, elettivamente domiciliati in FERMO VIALE CARRIERA 24, presso lo studio dell’avvocato CIMINO MAURO (CMNMRA50M30E897L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAMONTI MAURIZIO (BMNMRZ60C14A462X) -ricorrente- contro QUINTILI ENRICA, elettivamente domiciliato in FERMO C.DA CAMPIGLIONE 105, presso lo studio dell’avvocato SANTONI EMANUELA (SNTMNL71B58D542T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ILLUMINATI GIUSEPPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.79/2023 depositata il 11/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35237/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRAPÈ GIOVANNI, TRAPÈ GIANLUCA, TRAPÈ SAVERIO, elettivamente domiciliati in FERMO VIALE CARRIERA 24, presso lo studio dell’avvocato CIMINO MAURO (CMNMRA50M30E897L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAMONTI MAURIZIO (BMNMRZ60C14A462X) -ricorrente- contro QUINTILI ENRICA, elettivamente domiciliato in FERMO C.DA CAMPIGLIONE 105, presso lo studio dell’avvocato SANTONI EMANUELA (SNTMNL71B58D542T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ILLUMINATI GIUSEPPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.79/2023 depositata il 11/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio spese di difesa anticipo delle spese spese susseguenti spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6829/2023 R.G. proposto da : TRAPÈ GIOVANNI, TRAPÈ GIANLUCA, TRAPÈ SAVERIO, elettivamente domiciliati in FERMO VIALE CARRIERA 24, presso lo studio dell’avvocato CIMINO MAURO (CMNMRA50M30E897L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAMONTI MAURIZIO (BMNMRZ60C14A462X) -ricorrente- contro QUINTILI ENRICA, elettivamente domiciliato in FERMO C.DA CAMPIGLIONE 105, presso lo studio dell’avvocato SANTONI EMANUELA (SNTMNL71B58D542T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ILLUMINATI GIUSEPPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.79/2023 depositata il 11/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente QUINTILI, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle sese del giudizi di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente QUINTILI. Così deciso