Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 35233/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35233/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35233/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.679/2023 R.G. proposto da : ZEMA GIOVANNI, MACHEDA PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTTAVIANO 92, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVIO GIUSEPPE (DTTGPP74E21H224P) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro FRASCATI ANGELO EMILIO, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA DE NAVA, 122, presso lo studio dell’avvocato ROMEO AUGUSTO (RMOGST77L28H224K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ROOF GARDEN SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.673/2021depositata il 29/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35233/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ZEMA GIOVANNI, MACHEDA PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTTAVIANO 92, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVIO GIUSEPPE (DTTGPP74E21H224P) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro FRASCATI ANGELO EMILIO, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA DE NAVA, 122, presso lo studio dell’avvocato ROMEO AUGUSTO (RMOGST77L28H224K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ROOF GARDEN SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.673/2021depositata il 29/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di esecuzione rimborso delle spese risarcimento del danno addebito di tasse condono delle spese procedurali liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.679/2023 R.G. proposto da : ZEMA GIOVANNI, MACHEDA PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTTAVIANO 92, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVIO GIUSEPPE (DTTGPP74E21H224P) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro FRASCATI ANGELO EMILIO, elettivamente domiciliato in REGGIO DI CALABRIA VIA DE NAVA, 122, presso lo studio dell’avvocato ROMEO AUGUSTO (RMOGST77L28H224K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ROOF GARDEN SRL IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.673/2021depositata il 29/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente FRASCATI, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente FRASCATI. Così deciso