Decreto — n. 35229/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7500/2022 R.G. proposto da : L'ORIGINALE ALFREDO ALL'AUGUSTEO SRL, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE LIEGI 16, presso lo studio dell’avvocato VITO MASSIMILIANO (VTIMSM70L26I234R), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro EDIZIONE PROPERTY S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato COSTA ANDREA (CSTNDR78E18H501S), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNETTI FILIPPO (BRNFPP69C24F839S) e MARTUCCELLI SILVIO (MRTSLV68D19H501I) -controricorrente- nonchécontro ATLANTICA PROPERTIES SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo studio dell’avvocato PICCOLO STEFANO (PCCSFN58C04H501F) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6742/2021depositata il 17/11/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35229/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : L'ORIGINALE ALFREDO ALL'AUGUSTEO SRL, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE LIEGI 16, presso lo studio dell’avvocato VITO MASSIMILIANO (VTIMSM70L26I234R), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro EDIZIONE PROPERTY S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato COSTA ANDREA (CSTNDR78E18H501S), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNETTI FILIPPO (BRNFPP69C24F839S) e MARTUCCELLI SILVIO (MRTSLV68D19H501I) -controricorrente- nonchécontro ATLANTICA PROPERTIES SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo studio dell’avvocato PICCOLO STEFANO (PCCSFN58C04H501F) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6742/2021depositata il 17/11/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7500/2022 R.G. proposto da : L'ORIGINALE ALFREDO ALL'AUGUSTEO SRL, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE LIEGI 16, presso lo studio dell’avvocato VITO MASSIMILIANO (VTIMSM70L26I234R), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro EDIZIONE PROPERTY S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato COSTA ANDREA (CSTNDR78E18H501S), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNETTI FILIPPO (BRNFPP69C24F839S) e MARTUCCELLI SILVIO (MRTSLV68D19H501I) -controricorrente- nonchécontro ATLANTICA PROPERTIES SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo studio dell’avvocato PICCOLO STEFANO (PCCSFN58C04H501F) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.6742/2021depositata il 17/11/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso