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Decreto — n. 35224/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 35224/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties had previously proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but the appellant remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of a proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal withdrawal statutory time limit proposed settlement extinction of proceedings litigation costs Code of Civil Procedure deemed renunciation correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4387/2022 R.G. proposto da : CELLETTI CARLAe CELLETTI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTELLO, 20, presso lo studio dell’avvocato MARANO FLORANGELA (MRNFRN76S45G793Q), rappresentat i e difes i dagli avvocati TROBIA DOMENICO (TRBDNC65R14H501K) e DI CROCE ANDREA (DCRNDR67M20D708G) -ricorrenti- contro ROSSI MARINELLA, BALDONI DANIELA, BALDONI GIOIA, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA (NRDLBT67T42H501J), rappresentati e difeso dagli avvocati APREA AMELIA (PRAMLA51C54D708F) e LA SPINA GIUSEPPE (LSPGPP41M21H154W) -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4028/2021depositata il 09/07/2021; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R