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Decreto — n. 35218/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35218/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35218/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29935/2022 R.G. proposto da : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DE GASPERI 55 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato QUAGLIATA FERDINANDO (QGLFDN73P18I073D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EDIL CALORE SRL, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA PAPIO 35, presso lo studio dell’avvocato DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO (DLFFNC55S22H703W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1333/2022 depositata il 12/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35218/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DE GASPERI 55 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato QUAGLIATA FERDINANDO (QGLFDN73P18I073D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EDIL CALORE SRL, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA PAPIO 35, presso lo studio dell’avvocato DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO (DLFFNC55S22H703W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1333/2022 depositata il 12/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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motivi di cassazione restituzione dell'assistenza sociale spese di esecuzione condono delle spese procedurali spese di assistenza assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29935/2022 R.G. proposto da : SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DE GASPERI 55 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato QUAGLIATA FERDINANDO (QGLFDN73P18I073D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EDIL CALORE SRL, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA PAPIO 35, presso lo studio dell’avvocato DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO (DLFFNC55S22H703W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1333/2022 depositata il 12/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il