Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Riggi Cataldo, had not requested a decision on the proposal despite the deadline passing, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the litigation costs to the respondent, Intrum Italy S.p.A.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court's proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29485/2022 R.G. proposto da : RIGGI CATALDO, elettivamente domiciliato in NAPOLI DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ANTIGNANI FEDERICO (NTGFRC62M07F839N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTRUM ITALY S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA MARIO FANI 20, presso lo studio dell’avvocato DE MICCO PADULA GIANLUCA (DMCGLC70P13A512F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INTESA SANPAOLO PROVIS SPA, AMODIO CINZIA, DEZZI ARIANNA, RIGGI MAKUS -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3182/2022 depositata il 12/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente società INTRUM ITALY S.P.A., mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente, società INTRUM ITALY S.P.A. Così deciso in R