Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, IAM SPA, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondents, Calò and Mazzone, sought the appeal's dismissal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for definition of the case within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28019/2022 R.G. proposto da : IAM SPA, elettivamente domiciliato in roma Via Bachelet n. 12 (piano 1°), presso lo studio dell’avvocato TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CALÒ CARMELA, MAZZONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 16 (TEL. 06.39750621), presso lo studio dell’avvocato CARBONE MASSIMILIANO (CRBMSM65P12F537V) rappresentato e difeso dall'avvocato LAMONACA TOMMASO PIO (LMNTMS64P03A669G) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.582/2022 depositata il 08/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il