Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The appellant, Radicioni Alessio, had not requested a decision on the termination proposal despite the lapse of time, while the respondent, Planta Lorella, maintained the procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27992/2022 R.G. proposto da : RADICIONI ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CERASA CLAUDIA (CRSCLD66M61G478Z- claudia.cerasa@avvocatiperugiapec.it) -ricorrente- contro PIANTA LORELLA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato RECALCATI VITTORIO (RCLVTR67L05F112M - vittorio.recalcati@avvocatiperugiapec.it) -controricorrente- Avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA n.1259/2022 depositata il 14/09/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dellacontroricorrente. Così deciso in Roma,