Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, represented by two lawyers, did not act to preserve the appeal, while the respondent, BPER Credit Management S.p.A., argued for dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27947/2022 R.G. proposto da : FARROCCO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato D'AGNONE FABIO (DGNFBA80M16E335O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI VINCENZO ANTONIO (DVNNTN63M09H308W) -ricorrente- contro BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A, elettivamente domiciliato in CAMPOBASSO VIA MONSIGNOR BOLOGNA N. 18,, presso lo studio dell’avvocato DAVI' MARIO (DVAMRA70E21L113S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DI PASQUO MARTA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2728/2022 depositata il 22/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo nei confronti della parte controricorrente, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. Così decis