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Decreto — n. 35211/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposal for judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 35211/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Triscari, did not request a ruling on the proposal, while the respondent, Relais SPV, argued that the silence constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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waiver by silence proposal for judgment extinction of proceedings forty day period litigation costs allocation anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27563/2022 R.G. proposto da : TRISCARI LODOVICO, elettivamente domiciliato in TORINO VIA MILLEFONTI N 43, presso lo studio dell’avvocato CROZZA EMANUELE (CRZMNL72C03L219B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RELAIS SPV SRL E PER ESSA LA MANDATARIA DOVALUE SPA elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE FLAMINIO, 9, presso lo studio dell’avvocato CAMPAGNA SALVATORE (CMPSVT71T23D122O) rappresentato e difeso dall'avvocato ZURLO MARIO (ZRLMRA72L03D122A) -controricorrente- nonchè contro UNICREDIT LEASING SPA, -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.916/2022 depositata il 14/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, mentre non vi è a farsi pronunzia in merito alle spese del giudizio di cassazione in favore della parte intimata poiché non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6. 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente RELAIS SPV E PER ESSA LA MANDATARIA DOVALUE SPA. Così decis