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Decreto — n. 35209/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35209/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35209/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25989/2022 R.G. proposto da : FRANZIN DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA V.S.TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI SEVERINO (GRSSRN69E12L103K) rappresentato e difeso dagli avvocati TEDESCO STELLA (TDSSLL62M50C933G), TEDESCO ERNESTO (TDSRST60L29Z133Y) -ricorrente- contro TEXCOM SRL, elettivamente domiciliato in MONZA Piazza G. Garibaldi, presso lo studio dell’avvocato PUCILLO ETTORE FAUSTO (PCLTRF67D25H827A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SONEGO LAURA, FRANZIN GIULIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2556/2022 depositata il 20/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35209/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FRANZIN DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA V.S.TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI SEVERINO (GRSSRN69E12L103K) rappresentato e difeso dagli avvocati TEDESCO STELLA (TDSSLL62M50C933G), TEDESCO ERNESTO (TDSRST60L29Z133Y) -ricorrente- contro TEXCOM SRL, elettivamente domiciliato in MONZA Piazza G. Garibaldi, presso lo studio dell’avvocato PUCILLO ETTORE FAUSTO (PCLTRF67D25H827A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SONEGO LAURA, FRANZIN GIULIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2556/2022 depositata il 20/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di difesa divieto di pagamento legittimazione passiva immunità parziale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25989/2022 R.G. proposto da : FRANZIN DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA V.S.TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI SEVERINO (GRSSRN69E12L103K) rappresentato e difeso dagli avvocati TEDESCO STELLA (TDSSLL62M50C933G), TEDESCO ERNESTO (TDSRST60L29Z133Y) -ricorrente- contro TEXCOM SRL, elettivamente domiciliato in MONZA Piazza G. Garibaldi, presso lo studio dell’avvocato PUCILLO ETTORE FAUSTO (PCLTRF67D25H827A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SONEGO LAURA, FRANZIN GIULIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2556/2022 depositata il 20/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente, mentre non vi è luogo a farsi pronunzia in merito alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati poiché non hanno svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente TEXCOM SRL. Così deciso