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Decreto — n. 35208/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 35208/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Gaetano Cuomo, challenged a second-instance judgment against the insurer, Catholic Assicurazioni, but remained silent on the closure proposal. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally invalid and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the automatic extinction of the cassation appeal.

Parole chiave

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cassation appeal extinction non-appeal procedure statutory time limit case closure proposal litigation costs allocation spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25741/2022 R.G. proposto da : CUOMO GAETANO, elettivamente domiciliato in ANDRIA VIA MALPIGHI N. 284 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LISO ANTONELLA (LSINNL78C51A285Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP., elettivamente domiciliato in ROMA Via Emanuele Gianturco, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO (SCTFPP65A18H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOFONE GIOVANNI MARIA (SCFGMR44L15L654J) -controricorrente- nonchè contro COVELLI NICOLETTA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1293/2022 depositata il 08/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo nei confronti della parte controricorrente, mentre non vi è luogo a farsi pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimata poiché non hanno svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. Così deciso in