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Decreto — n. 35207/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35207/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35207/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24332/2022 R.G. proposto da : ITM INDUSTRIE TELEVISIVE MEDITERRANEE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVIO GABRIELE (DTTGRL42R18E281R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CRUCITTI NICOLA, SURACI CARLO, ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE SRL, SICARI GIOVANNI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.473/2022depositata il 16/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35207/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ITM INDUSTRIE TELEVISIVE MEDITERRANEE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVIO GABRIELE (DTTGRL42R18E281R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CRUCITTI NICOLA, SURACI CARLO, ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE SRL, SICARI GIOVANNI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.473/2022depositata il 16/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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proroga tardiva del termine deduzione delle spese professionali opposizione tardiva prescrizione termine per l'anticipo spese perenzione dell'azione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24332/2022 R.G. proposto da : ITM INDUSTRIE TELEVISIVE MEDITERRANEE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVIO GABRIELE (DTTGRL42R18E281R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CRUCITTI NICOLA, SURACI CARLO, ALFA GI PRODUZIONI EDITORIALI INTEGRATE SRL, SICARI GIOVANNI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.473/2022depositata il 16/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 30/12