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Decreto — n. 35206/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposed settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 35206/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, but the appellant remained silent despite the court's proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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waiver by silence proposed settlement extinction of proceedings cassation appeal statutory time limit ripetibili dell'avvocato spese di difesa rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24262/2022 R.G. proposto da : GIUBILEI ANDREA, SAVI MARIA STELLA, elettivamente domiciliati in PERUGIA VIA DANZETTA N 7 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCI ILARIA (NNCLRI74L48L780U) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro 2WORLDS S.R.L., elettivamente domiciliato in PERUGIA CORSO VANNUCCI 47, presso lo studio dell’avvocato FIORE BARBARA (FRIBBR70H52G478W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.434/2022 depositata il 26/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo nei confronti della parte controricorrente, mentre non vi è luogo a farsi pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati poiché non hanno svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente 2WORLDS S.R.L. Così deciso