Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The parties were Green Design SRL and Pro Energy SRL, with the appellant's silence interpreted as a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision on the proposal of settlement within forty days, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24142/2022 R.G. proposto da : GREEN DESIGN SRL, IMPIANTI SERVICE SPEED SRL, elettivamente domiciliati in PADOVA VIA SAVONAROLA DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE CRISTOFARO MARCO (DCRMRC69P16B157B) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRO ENERGY SRL, elettivamente domiciliato in ROMA FRANCESCO SCHUPFER 22, presso lo studio dell’avvocato MUSCATELLO FRANCESCO (MSCFNC66A16G148F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1596/2022 depositata il 12/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso in Roma,il