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Decreto — n. 35202/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35202/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35202/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24061/2022 R.G. proposto da : COLUTTA GIORGIO, COLUTTA SOCIETA' AGRICOLA SS, elettivamente domiciliati in Udine Via Vittorio Veneto, presso lo studio dell’avvocato PONTI LUCA (PNTLCU59E13L483K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANELLA PAOLO (PNLPLA74T01C758N) -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in Bari Piazza Luigi di Savoia 41/A, presso lo studio dell’avvocato PATRONI GRIFFI LEONARDO (PTRLRD67R10A662G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.306/2022 depositata il 20/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35202/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COLUTTA GIORGIO, COLUTTA SOCIETA' AGRICOLA SS, elettivamente domiciliati in Udine Via Vittorio Veneto, presso lo studio dell’avvocato PONTI LUCA (PNTLCU59E13L483K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANELLA PAOLO (PNLPLA74T01C758N) -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in Bari Piazza Luigi di Savoia 41/A, presso lo studio dell’avvocato PATRONI GRIFFI LEONARDO (PTRLRD67R10A662G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.306/2022 depositata il 20/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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restituzione delle prestazioni recupero dei costi condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento rimborso delle spese di viaggio rilascio del titolo esecutivo d'indennizzo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24061/2022 R.G. proposto da : COLUTTA GIORGIO, COLUTTA SOCIETA' AGRICOLA SS, elettivamente domiciliati in Udine Via Vittorio Veneto, presso lo studio dell’avvocato PONTI LUCA (PNTLCU59E13L483K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANELLA PAOLO (PNLPLA74T01C758N) -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in Bari Piazza Luigi di Savoia 41/A, presso lo studio dell’avvocato PATRONI GRIFFI LEONARDO (PTRLRD67R10A662G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.306/2022 depositata il 20/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso in Roma,