Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the 40-day period following the proposal's communication. The parties argued over the validity of the procedural lapse, with the appellant claiming the deadline had not expired. The court ruled that the statutory time limit was strictly observed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellants to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The failure of a party to request a decision on a cassation appeal within the forty-day period prescribed by Art. 380-bis c.p.c. results in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24059/2022 R.G. proposto da : VITOBELLO STEFANO, ESPOSITO VALENTINA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso lo studio dell’avvocato LETTIERI MARTA (LTTMRT68H59H501G) rappresentati e difesi dall'avvocato VITOBELLO FRANCESCO (VTBFNC67E16G190P) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FERRARA ANTONIO (FRRNTN75H21F839L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.857/2022 depositata il 02/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società SIENA NPL 2018 S.R.L., mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente società SIENA NPL 2018 S.R.L. Così deciso i