Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 35199/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35199/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35199/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23247/2022 R.G. proposto da : SORBATTI PAOLA, ALESSANDRINI GIULIANO, elettivamente domiciliati in ASCOLI PICENO VIA G AMADIO, 36, presso lo studio dell’avvocato PAGLIACCI ANTONIO (PGLNTN69S26A462W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA, 670, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA (MRBMCH61S50H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato CRAIA VILLEADO (CRAVLD55E06F501H) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.701/2022 depositata il 07/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35199/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SORBATTI PAOLA, ALESSANDRINI GIULIANO, elettivamente domiciliati in ASCOLI PICENO VIA G AMADIO, 36, presso lo studio dell’avvocato PAGLIACCI ANTONIO (PGLNTN69S26A462W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA, 670, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA (MRBMCH61S50H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato CRAIA VILLEADO (CRAVLD55E06F501H) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.701/2022 depositata il 07/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione per agire in via esecutiva opposizione al precetto esecutivo azione creditoria azione di mantenimento recupero di crediti credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23247/2022 R.G. proposto da : SORBATTI PAOLA, ALESSANDRINI GIULIANO, elettivamente domiciliati in ASCOLI PICENO VIA G AMADIO, 36, presso lo studio dell’avvocato PAGLIACCI ANTONIO (PGLNTN69S26A462W) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA, 670, presso lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA (MRBMCH61S50H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato CRAIA VILLEADO (CRAVLD55E06F501H) -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.701/2022 depositata il 07/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società SIENA NPL 2018 S.R.L., mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva ;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente società SIENA NPL 2018 S.R.L. Così deciso