Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Seregni Marina, did not act within this timeframe, while the respondent, Bellucci Giuseppe, argued for the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the litigation under the relevant procedural codes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14959/2023 R.G. proposto da : SEREGNI MARINA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato TOMASELLI EDMONDO (TMSDND49B11H501Z) che la rappresenta e difende con domicilio digitale certificato eletto: edmondotomaselli@ordineavvocatiroma.org; -ricorrente- contro BELLUCCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato FERRARO MARCO (FRRMRC61H03H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato GIOVE STEFANO (GVISFN51B10H501F) con domicilio digitale certificato eletto: marcoferraro@ordineavvocatiroma.org ; stefanogiove@ordineavvocatiroma.org; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di MILANO n. 258/2023 depositata il 26/01/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; ritenuto altresì che non ricorrono i presupposti per la chiesta (v. memoria depositata dal controricorrente) condanna della parte ricorrente ex art. 93 c.c.p.;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 250 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3