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Decreto — n. 35189/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35189/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35189/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19229/2022 R.G. proposto da : MESSORI RONCAGLIA FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLILLO ROBERTO (PLLRRT68B26F257E) -ricorrente- contro HERA COMM SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARTOLOMEO GASTALDI, 1, presso lo studio dell’avvocato ZICCHEDDU ELEONORA (ZCCLNR58D50H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato BOCCANERA NICOLETTA (BCCNLT64T59A944G) -controricorrente- nonchè contro GIANELLO SARA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1143/2022 depositata il 17/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35189/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MESSORI RONCAGLIA FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLILLO ROBERTO (PLLRRT68B26F257E) -ricorrente- contro HERA COMM SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARTOLOMEO GASTALDI, 1, presso lo studio dell’avvocato ZICCHEDDU ELEONORA (ZCCLNR58D50H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato BOCCANERA NICOLETTA (BCCNLT64T59A944G) -controricorrente- nonchè contro GIANELLO SARA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1143/2022 depositata il 17/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese d'esecuzione compensazione nel fallimento condanna al pagamento pecuniario opposizione al precetto esecutivo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19229/2022 R.G. proposto da : MESSORI RONCAGLIA FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLILLO ROBERTO (PLLRRT68B26F257E) -ricorrente- contro HERA COMM SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARTOLOMEO GASTALDI, 1, presso lo studio dell’avvocato ZICCHEDDU ELEONORA (ZCCLNR58D50H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato BOCCANERA NICOLETTA (BCCNLT64T59A944G) -controricorrente- nonchè contro GIANELLO SARA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1143/2022 depositata il 17/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente società HERA COMM SRL UNIPERSONALE, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente società HERA COMM SRL UNIPERSONALE. Così deci