Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, represented by Maris Gianluca, did not request a decision on the proposal, while the incidental appellant, represented by Brenna Giuseppe Luigi, explicitly withdrew their counter-claim against Generali Italia S.p.a. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the extinction of the case, compensating litigation costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1; Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the appeal being deemed renounced and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17859/2023 R.G. proposto da : DOTTI ROBERTA, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoMARIS GIANLUCA -ricorrente- contro NICOLO' DOMENICO con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato, BRENNA GIUSEPPE LUIGI -controricorrentericorrente incidentale- nonché contro GENERALI ITALIA SPA -intimata- nonchécontro DOTTI ROBERTA, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoMARIS GIANLUCA-controricorrenteal controricorso incidentale- nonché contro GENERALI ITALIA SPA -intimata- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di MONZA n. 3401/2021 depositata il 16/03/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale e quella ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; rilevato che il ricorrente incidentale, con atto depositato il 20.12.2023, ha pure espressamente rinunciato al ricorso dal medesimo proposto nei soli confronti di Generali Italia S.p.a., che non ha svolto attività difensiva in questa sede; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., attesa la reciproca soccombenza tra le parti costituite , ben possono compensarsi tra dette parti le spese del giudizio di legittimità,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e quella ricorrente incidentale. Così deciso in Roma, il 30 di