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Decreto — n. 35168/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 35168/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Palfinger Italia Spa, filed the appeal against a lower court judgment but did not act on the court's proposal for case definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver of appeal litigation costs allocation spese di gratuito patrocinio diritto a un difensore legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarata antistatario,
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22094/2023 R.G. proposto da : PALFINGER ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in R oma, Via A. Serpieri n. 8, presso lo studio dell’avvocato BUSCEMI GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FONTANESI MASSIMO -ricorrente- contro ELETTRICA S.N.C. DI DE LUCA C., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 72, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI MARCO, rappresentat a e difes a dall'avvocato ROSSI MARIA TERESA -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3825/2023 depositata il 12/09/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarata antistatario,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 153 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2024 Il