Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Palfinger Italia Spa, filed the appeal against a lower court judgment but did not act on the court's proposal for case definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22094/2023 R.G. proposto da : PALFINGER ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in R oma, Via A. Serpieri n. 8, presso lo studio dell’avvocato BUSCEMI GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FONTANESI MASSIMO -ricorrente- contro ELETTRICA S.N.C. DI DE LUCA C., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 72, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI MARCO, rappresentat a e difes a dall'avvocato ROSSI MARIA TERESA -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3825/2023 depositata il 12/09/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarata antistatario,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 153 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2024 Il