Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were Vincenzo Benvenuto and others against PARR CREDIT SRL, with the appellant represented by Giovanni Noschesi. The court ruled that the silence after the deadline constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6354/2021 R.G. proposto da : BENVENUTO VINCENZO, ROMANO ADRIANA, RUFOLO CLAUDIA, SABATINO GUIDO, elettivamente domiciliati in ROMA VI A DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE GIOVANNI (NSCGNN69C20H703P) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PARR CREDIT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato SOLIMENO VANESSA (SLMVSS79A62L259Q) rappresentato e difeso dall'avvocato CIRILLO BRUNO (CRLBRN75A04F912I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.1437/2020 depositata il 21/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,i