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Decreto — n. 35164/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 35164/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The primary appellant, IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., along with the incidental appellant IRETI S.P.A., did not request a decision on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that both the main appeal and the incidental counter-appeal were deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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procedural extinction settlement proposal statutory time limit withdrawal of appeal cassation procedure rispetto del procedimento precontenzioso atto preparatorio nel diritto delle obbligazioni difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13198/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- sul controricorso incidentale proposto da IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro QUERCIA DOMENICA, DELPINO IGINA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1061/2023 depositata il 05/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorsoprincipale ed il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma