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Decreto — n. 35163/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 35163/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Iren Aqua Tigullio S.p.A., did not respond to the court's proposal for case definition, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal statutory time limit extinction of proceedings cassation appeal failure to respond condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, che vanno liquidate come in dispositivo; Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli intimati poiché i medesimi non hanno svolto attività difensiva.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7604/2023 R.G. proposto da : IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- E nei confronti di CASTAGNOLA GIANNA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SS.

GIACOMO E FILIPPO, 31/5, presso lo studio dell’avvocato MUZIO GIULIO (MZUGLI66T15I693J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di NICOLINI ANGELO, NICOLINI GIUSEPPINA, -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.2807/2022 depositata il 12/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, che vanno liquidate come in dispositivo; Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli intimati poiché i medesimi non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così