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Decreto — n. 35156/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 35156/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a dismissal of the appeal with the appellants ordered to pay the legal costs. The court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a formal renunciation, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings Code of Civil Procedure failure to request decision accollo delle spese ripetibili spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27115/2022 R.G. proposto da : FADALTI LUISA, SANSON NADIA, FADALTI CRISTINA, FAOTTO CECILIA, FADALTI PIERO, FAOTTO ALVISE, TESOLIN EDOARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI (CRBGNN67C01H501E) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPERANZIN MARCO (SPRMRC74C20G888I) -ricorrente- contro ORTLES 21 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) rappresentato e difeso dall'avvocato STERNINI LORENZO (STRLNZ76E11L407J) -controricorrente- nonché contro CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA, CAUZ MARCO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.151/2022 depositata il 15/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Nulla va statuito nei confronti degli altri intimati, poiché non hanno svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6 . 3 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così decis