Cassation court allows partial appeal regarding unclear interest rate rounding clause in financial leasing contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially upheld the appeal against the Milan Court of Appeal's decision in a financial leasing dispute. The appellant argued that the interest rate rounding clause was unclear and violated consumer protection laws, while the lower court found it clear but substantively unfair. The supreme court agreed that the clause lacked sufficient clarity regarding its function and approved the restitution claim based on this defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117 TUB; Art. 1473 c.c.: A contractual clause defining interest rate adjustments must be clear and precise; if the wording creates ambiguity about the actual calculation method, the clause is voidable, and the court must determine the true intent to avoid unjust enrichment.
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024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16412/2023R.G. proposto da GUGLIELMO DE NUZZO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’ A vv. Fabio Traldi, come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat a in ROMA,presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (PEC:fabiotraldi@legalmail.it) ; -ricorrente - contro Oggetto: Leasing finanziario - Obbligazioni pecuniarie - indeterminatezza del tasso - Nullità della clausola di arrotondamento prevista in caso di indicizzazione.
CC 3.10.2024 Ric. n. 16412/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi BANCO BPM s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Barocci , giusta procurain calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (Pec: andrea.barocci@milano.pecavvocati.it.); - controricorre nte - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 107/2023 pubblicatail 17/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre2024 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi .
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’ A ppello di Milano ha parzialmente accolto il gravameproposto dalla società Guglielmo De Nuzzo s.p.a. avverso la sentenza n. 6236/2021 del Tribunale della stessa città con cui erano state respinteintegralmente le proprie domande proposte nei confronti del Banco BPM s.p.a. in relazione a pagamenti indebitamente eseguiti per complessivi Euro 2.881,30 , e compensato per un decimo le spese del doppio grado di giudizio, ponendole per il resto a carico dell’appellante. Per quanto ancora di rilievo, la odierna ricorrente aveva premesso di aver concluso con la Banco BPM s.p.a. nel 2006 il contratto di locazione finanziaria n.00584674/001 avente ad oggetto l’immobile sito in Casarano,via Corsica n.51, deducendone la nullità parziale: - in quanto contenente una indicazione del tasso leasing in misura difforme da quella che avrebbe dovuto essere indicata alla stregua delle indicazioni fornite in proposito dalla Banca d’Italia; - per indeterminatezza del tasso variabile di interessi (per il quale era stato pattuito un “arrotondamento allo 0,375% di punto superiore”, circostanze che entrambe avrebbero giustificato l’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art.117 TUB, con CC 3.10.2024 Ric. n. 16412/2023 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi conseguente suo diritto alla restituzione degli interessi versati in misura superiore o quantomeno – con riferimento alla clausola di arrotondamento –alla restituzione di quanto pagato per effetto degli applicati arrotondamenti; -aveva altresì sostenuto che la concedente avrebbe applicato in modo non corretto la clausola di indicizzazione dei tassi di interesse parametrati all’indice Euribor (che dal maggio 2015 avrebbe avuto un valore negativo, e non già pari a zero), con conseguente suo diritto alla restituzione degli interessi versati in misura superiore.
2. Avverso la sentenza della c orte d’a ppello, la società Guglielmo De Nuzzo s.p.a. propo ne ora ricorso per cassazione , affidato a quattromotivi. Resiste con controricorso la società BancoBPM s.p.a. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscomma 1 c.p.c. Parte resistente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo,la ricorrente denuncia ex “(Art.360 n.3 c.p.c.)” la “Violazione dell’art.117 D.Lgs. 385/1993”, la “Violazione della Circolare Banca d’Italia n.229 del 21/4/1999 (Aggiorn. 25/7/2003)”e la “Violazione dell’art.1326, 1346, 1418 e 1419 cod. civ.”; in particolare, sostiene che l’indicazione incontratto di un tasso diverso da quello che doveva essere previsto avrebbe causato la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto o permancato raggiungimento dell’accordo delle parti sull’oggetto, conapplicazione della sanzione ex art.117 TUB e che la Corte d’appello avrebbe mancato di accertare tale nullità .
L amenta inoltre la pretesa indeterminatezza del tasso leasing , rilevata dalla stessa Corte d’appello che ha assunto « come esatto il rilievo prospettato dalla Guglielmo De Nuzzo s.p.a., secondo cui il tasso indicato nel contratto CC 3.10.2024 Ric. n. 16412/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi di leasing (5,2098%) non corrisponda al tasso che avrebbe dovuto essere indicato (5,3360%)».
2. Con il secondo motivo, ex “(Art. 360 n.3 c.p.c.)”, denuncia la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Artt. 1418 co.2 e 1419 c.c., art.1325 n.2) c.c.” e contesta, in particolare, che la Corte d’appello non abbia dichiarato la nullità parziale del contratto con riferimento ad una clausola per difetto di causa; sotto altro profilo, denuncia ex “(Art.360 n.5 c.p.c.)” l’ “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Nullità per difetto di causa della clausola di “arrotondamento” dell’indice di riferimento) -(Art.360 n.4 c.p.c.) Nullità della sentenza -omessa pronuncia - violazione dell’art.111 co.6 C ost.
” nonché ex “(Art. 360 n.5 c.p.c.)”, nonché l’ “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Nullità per indeterminatezza dell’oggetto ex art.1346 c.c. della clausola di “arrotondamento” dell’indice di riferimento) e ex “(Art.360 n.4 c.p.c.)” la “Nullità della sentenza - omessa pronuncia – violazione dell’art.111 co.6 Cost. ”; in sostanza , la ricorrente lamenta il mancato esame della contestata clausola di arrotondamento allo 0,375 di punto superiore, ed in proposito denuncia che la Corte di merito non avrebbe offerto alcuna spiegazione, a fronte delle puntuali e documentate contestazioni indicate nel motivo di appello che evidenziavano la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della clausola di arrotondamento allo 0,375 di punto superiore, limitandosi a definire acriticamente detta clausola come “chiara”; evidenzia,per ciò, profili di nullità ex art.123 c.p.c. e 111 Cost. della sentenza impugnata per violazione del “minimo costituzionale”.
3. Il primo e il secondo motiv o di ricorso , che possono congiuntamente esaminarsi ponendo le medesim e question i , sono fondatie vanno accolti nei termini limiti di seguito indicati. CC 3.10.2024 Ric. n. 16412/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 3.1.La c orte di appello ha ritenuto essere « esatto » il rilievo secondo cui il Tribunale ha mal interpretato la domanda , per avere l’allora appellante e odierna ricorrente già in prime cure denunciato la difformità tra “il tasso indicato in contratto” (5,2098%) e quello che “avrebbe dovuto essere indicato”effettivamente applicato nella misura del 5.3360% (pag. 4sentenza impugnata).
La c orte territoriale ha altresì osserva to che «la sentenza impugnata, tuttavia, ha cura di prospettare gli ulteriori motivi per i quali quanto lamentato dalla Guglielmo De Nuzzo SpA non possa portare all’applicazione degli interessi corrispettivi al tasso BOT in luogo di quello concordato», riportando integralmente quanto affermatodal Tribunale in proposito, e cioè , che « Contrariamente a quanto asserito da parte attrice, il prezzo non può pertanto essere considerato sostanzialmente inespresso o indeterminato né può predicarsi alcuna complessiva opacità dell’operazione».
E ha concordato conquanto ritenuto dal giudice di prime cure, sulla base di alcuni arresti di legittimità,e in particolare di quanto affermato da Cass. Sez. 3, 13/05/2021 n.12889 (che ha cassato con rinvio un a pronunzia della Corte d’Appello di Torino n.699/ 20 18 resa in fattispecie indicata come speculare di quella in esame). La corte di merito ha quindi sottolineato che «n el caso che ci occupa, il contratto riporta tutti gli elementi che hanno consentito all’utilizzatore di valutare il costo effettivo dell’operazione, al quale – sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte –è sufficiente che si possa pervenire attraverso un calcolo matematico, a prescindere dalla sua complessità (“non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione”: ancora Cass. n.12889/2021cit.): e che ciò fosse ben possibile è dimostrato dal fatto che alla individuazione dell’effettivo tasso leasingl’appellante sarebbe giunta sulla base degli stessi elementi riportati in contratto, rielaborati dal suo consulente» (pag. 5 della sentenza impugnata).
CC 3.10.2024 Ric. n. 16412/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi In ordine alla dedotta presuntaindeterminatezza del tasso ha poi aggiunto, avuto riguardo alla clausola di arrotondamento, che «se, in effetti, la denominazione di “arrotondamento” pare poco aderente alla funzione dellapattuizione (non trattandosi di portare dei valori decimali a quelli immediatamente superiori)»; e, nel condividere la motivazione del Tribunale anche sul punto,non essere «discutibile che si tratti di una clausola chiara relativa alla misura del tasso (incrementato della percentuale stabilita) e come tale approvata dalle parti» (pag. 5-6 della motivazione della sentenza impugnata). 3.2Le censure mosse dalla ricorrente attengono a una duplice questione. 3.2.1.
Da un canto, se il tasso leasing , pur formalmente indicato in contratto , sostanzialmente soddisfi le prescrizioni della Banca d’Italia ed i parametri stabiliti dall’art. 117 TUB ed in particolare, se nel negozio in questione, pur non trattandosi di mancata indicazione del tassomedesimo, si possa ravvisare l’ipotesi di una “opacità dell’operazione” come affermato dal l’arresto di legittimità cui ha fatto riferimento la stessa Corte territoriale nella sentenza impugnata(Cass. n.12889/2021 cit.) o ppure si tratti di una questione di trasparenza del costo complessivo del contratto, non corrispondente a quello su cui si è formatala volontà dei contraenti, ed in particolare,quella dell’utilizzatore.
Il richiamato arresto, tra l’altro, ha affermato la necessità di assumere il significato della funzione della trasparenza non più in senso meramente ‘bancaristico’, orientato a introdurre il principio della concorrenza all'interno del settore bancario, né in quello di mero contenimento delle scelte irrazionali, bensì alla stregua di un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex legedel contenuto del contratto. CC 3.10.2024 Ric. n. 16412/2023 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi Lo stesso arresto ha ritenuto che la declinabilità in senso economico del valore della trasparenza poggia sul convincimento che il contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata; «trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto.
Il viatico all'adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina, l'antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi dei vizi del consenso»(in tal senso, ancora, Cass.n. 12889/2021cit.).
Infine, si è posto in luce come «la determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque l’irrogazione della sanzione sostitutiva de qua, riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907); ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, s̀ d a ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr.
Cass. 21/03/2011, n. 6364)» CC 3.10.2024 Ric. n. 16412/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi (test. di recente, Cass. Sez. 3, 17/10/2023 n. 28824 che richiama Cass. n. 12889/2021 cit.). Nel caso in esame, la corte d’appello si limita a riportare in proposito quanto affermato dalla sentenza di prime cure , la quale aveva esclu so che , sulla base delle prescrizioni contrattuali in oggetto, potesse «predicarsi alcuna complessiva opacità dell’operazione»(pag. 4 della sentenza impugnata). Su tale punto, essenziale ai fini del sindacato ex lege del contenuto del contratto, la motivazione della sentenza impugnata non appare conforme all’orientamento di legittimità sopra richiamato in quanto si è limitatain modo generico a d evidenziare che il tasso di leasing effettivo pote sse ricavarsi sulla base delle prescrizioni contrattuali, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà, mentre avrebbe dovuto verificare, in concreto, se tali meccanismi di calcolo fossero oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tassoe se , inoltre,non fossero stati determinati unilateralmente dalla società di leasing. 3.2.2.
Per altro verso, se la clausola c.d. di “arrotondamento” allo 0,375 di punto superiore dell’indice di riferimento prevista in contratto, assolvao meno alla funzione della complessiva concordata pattuizione (i.e. alla funzione di semplificare il calcolo di indicizzazione per via della presenza di valori decimali nell’indice di riferimento) ovvero si traduca,non già in un arrotondamento, bensì in un sostanziale aggraviodi costi per l’utilizzatore, non giustificato. La Corte ambrosiana,sul punto , ha dapprima rilevato che se «effettivamente la denominazione di “arrotondamento” pa re poco aderente alla funzione dellapattuizione (non trattandosi di portare i valori decimali a quelli immediatamente superiori )» e poi conclu so che non «è discutibile che si tratti di una clausola chiara relativa alla misura del tasso (incrementato della percentuale stabilita) e come tale approvata dalle parti» pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
CC 3.10.2024 Ric. n. 16412/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Al riguardo, la Corte d’appello assume la chiarezza della clausola in argomento avendo nel contempo stigmatizzato la non aderenza della stessa clausola alla funzione della pattuizione , offrendo soloin apparenza le ragioni dell’opzione prescelta. 4.Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia ex “(Art. 360 n.4 c.p.c.) - Violazione del procedimento - art.112 c.p.c. ” in quanto la sentenza si sarebbe pronunciata solo su una parte della domanda, omettendo di considerare che la richiesta restitutoria avanzata dall’appellante non riguardava solo le quote di indebito quantificate nella Relazione di parte in atti, ma anche quelle quote maturate in corso di causa e per la cui liquidazione era stata chiesta la nomina di CTU. 4.1.Il motivo è in fondato .
Nel caso di specie, a differenza di quanto lamentato dalla ricorrente, e cioè che una parte della domand a non sarebbe stat a delibata, è sufficiente evidenziare che la sentenza di appello si occupa espressamente della parte della domanda restitutoria che si pretende omessa; eciò, a differenza della sentenza di primo grado , ove si affermava che la domanda restitutoria era integralmente infondata. Ebbene, nella sentenza qui impugnata si legge quanto segue: «la consulenza tecnica di parte appellante “evidenzia pagamenti indebitamente eseguiti per complessivi Euro 2.881,30, mentre le maggiori differenze (ed in particolare quella di Euro 28.588,69 infine indicata con l’appello) sono il risultato di diversi (e non condivisibili) criteri”»(pag. 6 della sentenza impugnata).
Pertanto, in alcuna omessa pronunzia è incorsa la Corte ambrosiana sul punto , né parte ricorrente fornisce elementi per scalfire quanto da essa ritenuto, limitandosi a contrapporre la propria tesi al riguardoin modo apodittico.
5. Dall’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso , discende l’assorbimento del quarto motivo con cui la società CC 3.10.2024 Ric. n. 16412/2023 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi ricorrente lamentaex “(Art.360 n.3 c.p.c.)” la “Violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe violato le norme processuali che regolano la soccombenza ai finidella condanna alle spese di lite”. 6.Ne consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso per quanto di ragione, il rigetto del terzo e l’assorbimento del quarto. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di cassazione .
P.Q.M.
La Corte accoglieil primo e il secondo motiv o di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il quar