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Ordinanza — n. 35104/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against inadmissibility ruling citing short appeal term and procedural notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35104/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the short appeal term applies to challenges against inadmissibility orders. The appellants argued for a longer deadline based on general notification rules, but the court distinguished these from special procedural derogations. Consequently, the court rejected the claim that the standard notification date extended the filing period.

Regesto Legislator

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Art. 348 bis c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.; The short appeal term applies to autonomous appeals against inadmissibility rulings, and general notification rules do not extend deadlines for special procedural provisions.

Parole chiave

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short appeal term inadmissibility ruling procedural notification Cassation appeal special derogation patrimonio del fondo d'investimento beni di famiglia controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 348 bis c.p.c.
Ambrosi invero, la Corte d’appello di Bari ha comunicato l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
Art. 348 ter c.p.c.
Ambrosi invero, la Corte d’appello di Bari ha comunicato l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
Art. 111 Cost.
è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., 7° comma , c.p.c.
Art. 133 c.p.c.
decorrente dalla data della pubblicazione della ordinanza, e non già dalla relativa comunicazione,e ciò in base al disposto dell'art. 133 c.p.c. (cfr.
Art. 327 c.p.c.
Ambrosi da disattendere, quindi , l’assunto di parte ricorrente secondo cuinella specie è asseritamente applicabile il termine "lungo" ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla data della pubblicazione della ordinanza, e non già dalla relativa comunicazione,e ciò in base al disposto dell'art.
art. 348 ter c.p
Ambrosi invero, la Corte d’appello di Bari ha comunicato l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
articolo 348 bis c.p
- intimata - avverso l’ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c.
art. 111 Cost
ed ha condannato gli appellanti, in solido , a rifondere le spese del grado in favore della banca appellata; 3.avverso la decisione d ella c orte d’ appello il Blonda e la Pasqua propongono oraricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
art. 348 bis c.p
Ambrosi invero, la Corte d’appello di Bari ha comunicato l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
art. 327 c.p
Ambrosi da disattendere, quindi , l’assunto di parte ricorrente secondo cuinella specie è asseritamente applicabile il termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 15/12/2015 n. 25208
Cass. Sez. U, 2/2/2016 n. 1914
Cass. 13/10/2016 n. 20662
Cass. 6/2/2017 n. 3067
20662 , Cass. 6/2/2017 n. 3067 e Cass.
Cass. 3/1/2019 n. 1
3067 e Cass. 3/1/2019 n. 1); CC 3.10.2024 Ric.
Cass. 5/11/2014 n. 23526
Cass. Sez. L, 31/07/2024 n. 21579
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Testo completo

024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1529/2022R.G. proposto da Antonio BLONDA e Roberta GUIDA PASQUA , rappresentat i e difesidall’ A vv. Luca Calcagnile , come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat i in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ( pec : calcagnile.luca@avvocatibari.legalmail.it); -ricorrenti - contro Oggetto:Fideiussione- Termine breve per l'impugnazione della sentenza di primo grado ex art. 348 ter c.p.c. -Decorrenza - Comunicazione dell'ordinanza –Idoneità.

CC 3.10.2024 Ric. n. 1529/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi SPV PROJECT 1904 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporee per essa, quale mandataria la società CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. , rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Nencha, giusta procurain calce al controricorso, ex lege domiciliat a in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (Pec:avvocatoandreanencha@pecstudio.it); - controricorre nte – nonché contro - - UNICREDIT S.P.A. - intimata - avverso l’ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. della Corte d’appello di Bari n . 2276 /202 1 , comunicata in data 7 /06/ 202 1 con cui la Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza n. 1832/2020 del Tribunale di Bari; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024dalla Consigliera Dott. ssa Irene Ambrosi .

Ritenuto che 1. il Tribunale di Bari con sentenza n. 1832/2020 ha accolto la domanda proposta da Dobank s.p.a. , quale mandataria di UniCredit s.p.a., con l’intervento di Cerved Management s.p.a.,quale mandataria di SPV Project 1904 S.r.l. edichiarato inefficace nei confronti di UniCredit s.p.a. e dei suoi aventi causa, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti Blonda Antonio e Guida Pasqua Roberta, condannandoli in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di Dobank s.p.a., senza nulla provvedere in merito alle spese della intervenuta;

CC 3.10.2024 Ric. n. 1529/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi per quanto ancora di rilievo,la creditrice aveva convenuto il fideiussore , Antonio Blonda , g a rante della società Liconso S.r.l.per una somma complessiva di € 390.000,00 alla data del 19 febbraio 2015, in virtù, per un verso, d i un mutuo chirografario del 4 marzo 2010,e per l’altro, d i uno scoperto di conto corrente, obbligazioni garantite dal convenuto Blonda Antonio fino alla concorrenza della somma di € 78.000,00 in virtù di contratto del 27 aprile 2006 e di ulteriori € 84.000,00 in virtù di contratto del 4 settembre 2010, nonché la consorte GuidaPasqua Roberta, per aver costituito un fondo patrimoniale con atto del 23 giugno 2011 , conferendovi la totalità dei loro beni immobili;

2. la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile i l gravame proposto da Antonio Blonda e Roberta Guida Pasqua ai sensi degli artt. 348 bise 348 ter c.p.c. ed ha condannato gli appellanti, in solido , a rifondere le spese del grado in favore della banca appellata; 3.avverso la decisione d ella c orte d’ appello il Blonda e la Pasqua propongono oraricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di un unico motiv o , cui resiste con controricorso la società SPV PROJECT 1904 s .r.l., e per essa, quale mandataria la società CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a.; la società UNICREDIT s.p.a . non ha svol to difese nel presente giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; hannodepositato memoria i soli ricorrenti.

Considerato che 1.Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente; 2.l’eccezione è fondata; CC 3.10.2024 Ric. n. 1529/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi invero, la Corte d’appello di Bari ha comunicato l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. per via telematica in data 7/06/2021 (come dagli stessi ricorrenti precisato nei propri scritti difensivi), e il presente ricorso risulta essere stato notificato in data 7/1/2022 , e pertanto oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell ’ ordinanza impugnata, termine venuto a scadenza,considerata la sospensione feriale , in data 6/9/2021; questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo che la comunicazione dell'ordinanzaè idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. sicché , qualora verifichi che il termine stesso è scaduto in rapporto all'avvenuta comunicazione, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (Cass.

Sez. U, 15/12/2015 n. 25208; e conformemente, in tema di notifica telematica, da ultimo, Cass. Sez. L -,31/07/2024 n. 21579) ; nello stesso solco,è stato altresì evidenziato che iltermine breve di impugnazione vale anche quando il ricorso censuri l'ordinanza della corte d'appello per vizi propri; infatti, leSezioni Unite, componendo il contrasto di giurisprudenza , hanno ammesso, per un verso , che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., 7° comma , c.p.c. , limitatamente ai vizi suoipropri costituenti violazioni della legge processuale; e, per l’altro verso, ha nno chiarito che il termine previsto dall'art. 348-ter c.p.c.

è applicabile anche all'impugnazione autonoma dell'ordinanza d’inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. ( Cass. S ez. U. 2/2/2016 n. 1914; cfr. Cass.13/10/2016 n. 20662 , Cass. 6/2/2017 n. 3067 e Cass. 3/1/2019 n. 1); CC 3.10.2024 Ric. n. 1529/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi da disattendere, quindi , l’assunto di parte ricorrente secondo cuinella specie è asseritamente applicabile il termine "lungo" ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla data della pubblicazione della ordinanza, e non già dalla relativa comunicazione,e ciò in base al disposto dell'art. 133 c.p.c. (cfr. pag. 10ricorso); come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la appena richiamata disposizione è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo nel caso di atto d’impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali,come quella di specie , ovvero l'art. 348 - ter , comma 3, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (Cass. 5/11/2014n. 23526); 3.le spese di lite del giudizio di legittimità,liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente , seguono la soccombenza; non si fa viceversa luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimitàin favore dell’altra intimata , stante il mancato svolgimento di difese nel presente giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. CC 3.10.2024 Ric. n. 1529/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del cita