Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35067/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for revocation due to lack of lawyer qualification and unproven service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35067/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible against a prior dismissal of a civil appeal. The applicant, Alessandra Moroni, argued for a review of the lower court's decision regarding a sublease contract termination. The court rejected the request because Moroni admitted she was no longer qualified to practice before superior courts and failed to prove the appeal was properly served.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The appeal for revocation is inadmissible if the applicant lacks qualification to practice before superior courts or if the service of the appeal cannot be proven.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal for revocation lawyer qualification service of process Corte di Cassazione civil procedure inadmissibility patrocinio forense ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
La Moroni propone ora un ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,nei confronti della suindicata ordinanza.
Art. 366, primo comma n. 3 c.p.c.
7683/2023 pubblicata in data 16/3/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso,perché privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti prescritto dall’art. 366, primo comma n. 3 c.p.c. e per a- specificità e genericità dei motivi.
Art. 380-bis, 1 c.p.c.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.
Art. 96, quarto comma c.p.c.
va applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.,disponendosi la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa per le a mmende , liquidata come in dispositivo.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 391-bis c.p
La Moroni propone ora un ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,nei confronti della suindicata ordinanza.
art. 96 c.p
va applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.,disponendosi la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa per le a mmende , liquidata come in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21527/2023 R.G. proposto da: MORONI ALESSANDRA, rappresentata e difesa da séstessa ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale Pec: -ricorrente- contro TORRINI MARINA -intimata- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 7683/2023 depositata il 16/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/07/2024 dal la ConsiglieraANNA MOSCARINI.Rilevato che: Il Tribunale di Firenze pronunciò la risoluzione del contratto di sublocazione intercorso tra Franco Ferrari Lelli (in qualità di sublocatore) e Alessandra Moroni (in qualità di subconduttrice) per inadempimento di quest’ultima, e la condannò a corrispondere, in favore di Maria Torrini, in qualità di unica erede di Franco Ferrari Lelli, i canoni non corrisposti, rigettando altresì le domande proposte in via riconvenzionale dalla Moroni.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza resa in data 11/10/2018, dichiarò inammissibile per tardività l’appello proposto dalla Moroni ed evidenziò di non dover procedere all’esame di una istanza di rimessione in termini dalla medesima formulata. Avverso la sentenza fu proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza della Terza Sezione Civilen. 7683/2023 pubblicata in data 16/3/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso,perché privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti prescritto dall’art. 366, primo comma n. 3 c.p.c. e per a- specificità e genericità dei motivi.

La Moroni propone ora un ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.,nei confronti della suindicata ordinanza. Marina Torrini resta intimata. Il Consigliere delegato ha proposto una definizione anticipata del ricorso con pronuncia di inammissibilità, fondatasu due ragioni. In primo luogo,per avere la ricorrente, difesa solo da sé stessa, dichiarato, sì come da essa espressamente evidenziato in apertura del ricorso, di non essere abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. In secondo luogo, è stata evidenziata la mancanza di prova alcuna dell’avvenuta notifica del ricorso per revocazione.

La Moroni,a fronte di detta proposta, ha chiesto la decisione del ricorso . Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria.Considerato che: La proposta del Consigliere d elegato è da condividere integralmente essendola ricorrente, come da lei stessa dichiarato, non più iscritta (secondo quanto risultante dalla certificazione trasmessa dal competente comitato presso il Consiglio nazionale forense)all’albo dei difensori ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre g iurisdizioni s uperiori a far data dal 22/12/2021.

Va altresì confermata la mancanza in atti di prova alcuna dell’avvenuta notifica del ricorsoper revocazione. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Essendo la decisione conforme alla proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, IV co. c.p.c. va applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.,disponendosi la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa per le a mmende , liquidata come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.Nulla per le spese. Condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, quarto comma, c.p.c., a versare la somma di euro500 alla Cassa per le ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne