Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal accepted by the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which was accepted by the defendant. The procedural outcome relied on Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, noting the absence of costs due to the acceptance. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary as the litigation had been voluntarily terminated by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A plaintiff's formal withdrawal, accepted by the defendant, extinguishes the proceedings without the need for further judicial determination on costs or merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19282/2023 R.G. proposto da : LOGLISCI SERAFINA, elettivamente domiciliato in ALTAMURA VIA GIUSTI N.16 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato STIGLIANO ANTONELLO (STGNNL72A04A662P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SWAROVSKI INTERNAZIONALE DITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA EUCLIDE, 31, presso lo studio dell’avvocato VOLO RANCATI MASSIMILIANO (VLRMSM64M21H501U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANTORE PAOLO ENRICO (CNTPNR63A31F205Z) -controricorrente- nonchécontro LEONE ANGELA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1826/2023 depositata il 05/06/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedella parte controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e la mancata costituzione della parte intimata;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 24/12/2024 .Il Pre