Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 35043/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 35043/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Consorzio Europa S.c.p.a., had previously filed a decree against the bankruptcy of Zerbini B G SRL but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating the extinction of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings, requiring no further judicial determination on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure Cassation appeal formal renunciation abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18760/2024 R.G. proposto da : CONSORZIO EUROPA S.C.P.A., elettivamente domiciliato in VERONA LUNGADIGE CAMPAGNOLA, 5 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PASETTO PAOLO (PSTPLA65C03L781S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO ZERBINI B G SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.805/2024 depositata il 08/08/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 24/12/2024. Il Presidente Ti