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Decreto — n. 35039/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 35039/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, represented by multiple lawyers, had previously challenged a lower court judgment against ENI SPA but subsequently submitted a waiver of the appeal. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements for dismissal under the relevant articles of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code cassation appeal dismissal by waiver condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16859/2024 R.G. proposto da : D'ASTA MONICA, elettivamente domiciliato in TORINO VIA SUSA N. 35 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato SIBONA MASSIMO (SBNMSM67S14L219V) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE GUGLIELMI ROBERTO (DGGRRT62C06L219R), GUELFO LUCA CRISTIANO (GLFLCR65C15C665R) -ricorrente- contro ENI SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1267/2024 depositata il 21/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 24/12/2024. Il Presidente