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Decreto — n. 35038/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35038/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35038/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23270/2022 R.G. proposto da : IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUARTAPELLE VINCENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MUZIO GIULIO (MZUGLI66T15I693J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro IRETI S.P.A., QUARTAPELLE VINCENZO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da ACQUE POTABILI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLEALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro IRETI S.P.A., QUARTAPELLE VINCENZO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1466/2022 depositata il 08/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35038/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUARTAPELLE VINCENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MUZIO GIULIO (MZUGLI66T15I693J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro IRETI S.P.A., QUARTAPELLE VINCENZO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da ACQUE POTABILI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLEALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro IRETI S.P.A., QUARTAPELLE VINCENZO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1466/2022 depositata il 08/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario estinzione del debito spese di esecuzione mancato versamento dell'anticipo spese opposizione al precetto esecutivo divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricors i debbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra i ricorrenti, principale e incidentale, delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23270/2022 R.G. proposto da : IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro QUARTAPELLE VINCENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MUZIO GIULIO (MZUGLI66T15I693J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro IRETI S.P.A., QUARTAPELLE VINCENZO -intimati- sul controricorso incidentale proposto da ACQUE POTABILI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA Viale Sauli, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLEALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro IRETI S.P.A., QUARTAPELLE VINCENZO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1466/2022 depositata il 08/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricors i debbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra i ricorrenti, principale e incidentale, delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente QUARTAPELLE VINCENZO;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente