Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Scire', had not requested a decision on the proposal despite the deadline expiring, leading the court to deem the appeal withdrawn. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28514/2022 R.G. proposto da : SCIRE' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO (GRGBDT57T21Z614E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASUCCI ROBERTO (CSCRRT55B14L407H) -ricorrente- contro MATTEI SAULLE, elettivamente domiciliato in ROMA S. LONGANESI, N. 9,, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CARMELO PIETRO (RSSCML62L03G273S) rappresentato e difeso dall'avvocato DEFINA FORTUNATO (DFNFTN80P05L452Z) -controricorrente- nonchè contro BRISOTTO MARIA ALESSANDRA -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1443/2022 depositata il 24/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione , che vanno liquidate come in dispositivo, mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 3 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec